
Il referendum sulla magistratura
(Non sulla giustizia)
Come sopravvivere al quesito referendario votando con consapevolezza, questo il punto. Mi ritrovo per la seconda volta a ragionare sull’argomento. Generalmente non sono solito ritornare su questioni già esaminate a dovere, ma tale caso ha sollevato una serie di polemiche e di posizioni prese che ritengo necessari maggiori chiarimenti.
Scrivere il presente articolo mi è molto difficile, avrei voluto mantenere un tono distaccato e super partes; tuttavia, mai come in questo caso le ragioni del Sì sono talmente reali e profonde, mentre quelle del No così inconsistenti quando false, che non riesco a tenere una linea anche solo lontanamente equidistante senza sentirmi intellettualmente disonesto.
Cominciamo col dire che il clima polarizzato che avvolge questa campagna referendaria è tipico del tifo calcistico; in fondo l’aveva detto Churchill:
“Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.”
Non essendo un tifoso non potrò mai interiorizzare i processi antropologici che spingono qualcuno a percorrere anche migliaia di chilometri per seguire dal vivo una partita di pallone; tuttavia, posso affermare che l’approccio “calcistico” al quesito referendario è errato, essendo sbagliata qualunque analisi di pancia su qualunque argomento tecnico e delicato allo stesso tempo.
Pensare di votare per esprimere sostegno o dissenso al governo non fa altro che gettare alle ortiche il nostro diritto di decidere ciò che è meglio per noi cittadini.
Per quanto io stesso non provi estrema simpatia per questo esecutivo, il referendum non obbligherà il governo né a rimanere né a dimettersi, quindi il voto dovrebbe essere espresso solo nel merito del quesito referendario, poiché il fallimento di questo comunque non costringerebbe nessuno a dimettersi, pensare che sia sicuramente consequenziale è semplicemente un pensiero illusorio.
Altra posizione assolutamente da evitare è quella secondo la quale se un politico è favorevole a qualcosa, si deve essere schierati obbligatoriamente, per antipatia più o meno fondata, contro quella proposta.
Ammetto tranquillamente che tra i sostenitori del Sì ci sia anche qualcuno che ritengo una vergogna per l’Italia, tuttavia, non mi sognerei mai di basare la mia opinione solo sulle parole di persone che io reputo indegne; sarebbe come decidere di mutilare i propri genitali per fare un dispetto alla moglie infedele; allo stesso modo non voterei mai a favore solo perché promosso dallo stesso partito che ho votato, sarebbe come dare le chiavi di casa ad un gruppo dove ci sono persone immeritevoli di fiducia, magari per quarantanove milioni di motivi.
Quindi, ecco la prima cosa da non fare: votare di pancia.
Attualmente stanno girando anche dei sondaggi secondo i quali il 70% dei sostenitori del No voterebbe in questo modo per “fare un dispetto” alla maggioranza.
Ammettendo siano credibili, ricordiamoci che in rete gira di tutto, vale comunque sempre il concetto esposto e votare di pancia o per antipatia è banalmente autolesionista, il voto è in generale una cosa seria, da non prendere alla leggera, gettare alle ortiche questo diritto per motivi viscerali è semplicemente stupido.
Che si sia per il “Sì” o per il “No”, bisogna votare sempre con consapevolezza, in scienza e coscienza; il tifo lasciamolo a casa o proviamolo solo in ambito sportivo, poi ognuno può votare e sostenere ciò che vuole anche a caso, ma se si comporta stupidamente non può poi pretendere di veder rispettata la propria posizione e la propria persona.
Detto questo, entriamo nella fase più difficile, ovvero nel merito del quesito referendario, e cerchiamo di capirci qualcosa, cominciando dalle fonti ufficiali.
Il Quesito Ufficiale
Sulla scheda elettorale troveremo questa domanda:
Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
Come spesso ho detto, serve a poco, di non facile comprensione, e quindi se vogliamo capire appieno il senso della domanda, dobbiamo rifarci al testo di legge costituzionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.”
Testo originale della Gazzetta Ufficiale n.253 del 30/10/2025:
Art. 1
(Modifica all’articolo 87 della Costituzione)
All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 102 della Costituzione)
All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.
Art. 3
(Modifica dell’articolo 104 della Costituzione)
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.
Art. 4
(Modifica dell’articolo 105 della Costituzione)
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti riguardanti i magistrati”.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la
partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 106 della Costituzione)
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “della magistratura” è inserita la seguente: “giudicante”;
b) dopo le parole: “materie giuridiche” sono inserite le seguenti: “, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”.
Art. 6
(Modifica all’articolo 107 della Costituzione)
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: “del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo Consiglio”.
Art. 7
(Modifica all’articolo 110 della Costituzione)
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: “del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascun Consiglio”.
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
1. “Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.
Fin qui le fonti, ma per una corretta valutazione è necessario conoscere un minimo di come funziona un processo e il triste fenomeno delle “correnti”.
Senza queste conoscenze basilari, si voterebbe senza nemmeno avere le basi per farlo, costume purtroppo molto italiano e che crea al nostro Paese più problemi, e gravi, di quanti non fossero i lutti addotti dal Pelide Achille per la sua ira funesta. Mi si lasci dire che purtroppo l’irresponsabilità nel voto altrui ricade anche su quelli che invece hanno formato un’opinione non basandosi su un patetico tifo, ma su competenza, razionalità e giudizio.
Teoricamente il nostro principio sarebbe quello accusatorio. Uso il condizionale poiché in questo sistema PM e giudice dovrebbero essere categorie diverse, mentre attualmente in Italia, come sappiamo (perché lo sappiamo, vero?), sono entrambi magistrati.
Analizziamo adesso la prima parte del processo. Cercherò di essere sintetico senza omettere concetti necessari:
I protagonisti di un processo sono tre: PM, Giudice e Avvocato.
Ripeto per chi non l’avesse capito: PM e giudice sono entrambi magistrati. Sono colleghi. Per il principio che l’Italia segue, quello accusatorio, ciò è semplicemente errato. Dato che agli italiani il gioco del calcio piace, uso una similitudine sportiva e questa colleganza è come se in una partita l’arbitro indossasse la maglia di una delle squadre: non vi è da discutere, è un fatto oggettivo, è così; qualunque tentativo di controbattere questo concetto è ignoranza o mistificazione.
Tornando ai ruoli, cominciamo col PM: dirige indagini, coordina l’attività della Polizia Giudiziaria, cerca prove, può disporre accertamenti tecnici, interrogatori, perquisizioni e sequestri.
È da specificare, per amor del vero, che sarebbe sottoposto all’obbligo di lealtà, poiché dovrebbe svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Tutto ovviamente affidato al suo buon cuore, ma teoricamente dovrebbe agire così.
Per quanto sia folle, la stessa persona che ha il dovere di accusarmi, in questa fase deve anche avere il dovere di scagionarmi. Sempre per similitudine sportiva, è come se il mio avversario avesse l’obbligo di segnare nella mia porta, ma anche di favorirmi, ed in tutto questo controllato da un arbitro che indossa la sua stessa maglia.
Schizofrenia giudiziaria che cozza completamente col principio accusatorio, ed anche questo è un concetto assolutamente incontrovertibile.
Al termine delle indagini, il PM decide se chiedere l’archiviazione, se gli elementi non sono sufficienti, o il rinvio a giudizio. Attenzione: CHIEDERE, non può agire “da solo”, per quanto paradossalmente faccia in questa fase, sia da accusa e difesa, il nostro ordinamento prevede che almeno ci siano ben due altre figure che decidano se andare avanti o no.
Figure che, ripeto ancora, sono suoi colleghi.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è una figura garante: interviene “a richiesta di parte” per proteggere i diritti del cittadino, controlla che il PM non abusi dei suoi poteri ed è lui che decide sulle misure cautelari.
È l’unico che può disporre limitazioni della libertà, come arresti domiciliari o carcere, su richiesta del PM. Oltre questo, è lui che autorizza intercettazioni e incidenti probatori, ovvero prove che vanno cristallizzate subito perché non possono aspettare il processo. Inoltre, ha il controllo sull’archiviazione. Se il PM vuole archiviare, ma il GIP non è d’accordo o la vittima si oppone, può ordinare nuove indagini o l’imputazione coatta.
Altra figura importantissima è il Giudice dell’Udienza Preliminare, GUP, che entra in scena quando le indagini sono concluse e il PM chiede il rinvio a giudizio e decide se gli elementi raccolti dal PM sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, evitando così processi inutili. Purtroppo spesso GIP e GUP coincidono. Personalmente ritengo questa un’ulteriore storpiatura, ma non rientra nel merito del quesito referendario.
Come si vede, in tutto il corso delle indagini preliminari NON vi è la difesa. Certo, vi sono molte azioni che necessitano di avviso di garanzia come, ad esempio, perquisizioni ed interrogatori, ma già si nota che in questa fase TUTTO è deciso, con potere praticamente assoluto, da dei magistrati che sono tutti colleghi.
Si comprenderà che questa vicinanza rende praticamente impossibile un reale principio accusatorio: se accusa e giuria appartengono alla stessa categoria, è necessario affidarsi completamente alla loro buonafede e lealtà, ed è palese che in un contesto delicato, come quello processuale, un problema di imparzialità ed equilibrio c’è ed è macroscopico.
Passiamo adesso all’argomento che rende tutta la trattazione precedente ancora più grave: le famose “correnti”.
Queste, non sono nient’altro che veri e propri partiti politici all’interno della magistratura. Fermo restando che sono perfettamente legali, è palese che sono una contraddizione in termini quando si pensa che la magistratura dovrebbe essere un potere completamente staccato dalla politica.
Certo, in teoria, dovrebbero occuparsi solo della “filosofia” di amministrazione della magistratura, e questo non necessariamente deve ispirarsi o appoggiarsi alla politica parlamentare.
Tuttavia, le cronache degli ultimi anni, e non solo, ci hanno ampiamente dimostrato che ciò non è vero, che esiste un potere deviato che crea enormi danni anche alla magistratura stessa, una collusione tra politici ed alcuni magistrati che non è tollerabile.
Se poi aggiungiamo che andando sui rispettivi siti, le correnti sono palesemente ispirate a posizioni politiche parlamentari, si comprenderà che la credibilità di queste crolla inesorabilmente.
Quanto questo sia infiltrato all’interno del CSM noi non lo possiamo sapere, c’è chi parla di un sistema “para-mafioso”, c’è chi minimizza.
Di fronte a tali estremi, io ritengo che si debba essere al di sopra di ogni sospetto, non solo essendo integri ma anche apparendo tali, la sostanza deve trasparire anche nella forma, e se sulla prima noi cittadini comuni non possiamo sapere come veramente stiano le cose, i fatti ci narrano spesso di eventi velenosi che inquinano tutta la magistratura; per quanto non si voglia cadere in facili giudizi, tali accadimenti alimentano un legittimo sospetto, cosicché la faccenda va esaminata ed affrontata con tutta la serietà di cui si necessita.
Secondo quanto si evince, sempre dalle cronache, queste correnti deviate servirebbero, secondo le dichiarazioni rilasciate ad esempio dall’ex magistrato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Palamara, ad influenzare la politica, anche con inchiestead hoc, e favorire promozioni e carriera ai propri “fedeli”, punendo coloro che non si assoggettano a questo sistema.
Si comprende facilmente che una tale situazione sarebbe intollerabile non solo per questioni morali, ma proprio per la tenuta del Paese; una vera e propria deriva fascista dove il potere reale non sarebbe più in mano al Parlamento, ma ad una cerchia ristretta di non eletti.
Lette queste informazioni di base, passiamo a trattare i punti principali del referendum, con le ragioni del Sì e quelle del No.
Pur essendo a domanda secca, possiamo dividere il contrasto referendario in pochi punti:
– Divisione della categoria.
– Sdoppiamento del CSM.
– Estrazione casuale dei componenti del CSM e dell’Alta Corte.
– Formazione dell’Alta Corte.
Analizziamo punto per punto.
Divisione della categoria
– Per il Sì: Permetterebbe di arrivare ad un sistema accusatorio reale, che già sarebbe previsto nel nostro ordinamento, con una maggiore garanzia per tutti.
– Per il No: Diminuisce il potere della magistratura, e non serve, perché le carriere sono praticamente separate.
La situazione reale è che, al momento, tra giudice e PM esiste un rapporto di colleganza. Per quanto le carriere siano diverse, e raramente intercambiabili, è oggettivo che tale rapporto mina la credibilità della categoria. Ripeto il paragone calcistico: è come se l’arbitro indossasse la stessa maglia della squadra, in questo caso del PM.
Il mio commento è semplice: ammettendo che i magistrati già adesso fossero assolutamente imparziali e ignorassero completamente i loro rapporti, il Sì non cambierebbe nulla; se invece ci fosse anche la minima forma di rapporto privilegiato tra i due, anche solo il voler attendere il collega in ritardo, il Sì aumenterebbe le garanzie; al contrario, il No sarebbe indifferente nel primo caso, mentre nel secondo permetterebbe la sopravvivenza di una stortura inaccettabile.
Per una questione meramente di interesse globale, quindi per tutti, e considerando che il Sì è senza rischi mentre il No presenta criticità, sostenere questo punto dovrebbe essere scontato per qualunque persona con un minimo di senno.
Sdoppiamento del CSM
Per il Sì: è una logica conseguenza della divisione completa delle carriere.
Per il No: la politica prende in questo modo il controllo delle toghe e la magistratura perde indipendenza.
Anche qui mi sembra di rimarcare l’ovvio: è normale che se esistono due categorie esistano anche due organismi amministrativi, ricoprendo i componenti ruoli completamente diversi.
Non so nemmeno perché si discuta sulla composizione dei CSM, che è la cosa più importante, quando rimarrebbe sempre composta da due terzi di togati e un terzo di laici, esattamente com’è adesso, e se fosse insufficiente e la paura di una politica rapace fosse così reale, mi chiedo perché non avrebbe già ora preso il controllo del CSM e aspettasse la divisione delle carriere. Aggiungo che, passando il referendum, per avere peso, la politica dovrebbe controllare i tre organi, i due CSM + l’Alta Corte, ed è palese che è più complesso prendere il potere di due Consigli più l’Alta Corte, rispetto al singolo centro.
Non riesco proprio a immaginare come l’indipendenza della magistratura sarebbe toccata. Anche qui le motivazioni del No sono semplicemente errate ed inconsistenti.
Estrazione casuale dei componenti dell’Alta Corte e dei CSM.
Per il Sì: servirà a stroncare la logica delle correnti.
Per il No: indebolisce il potere della magistratura; permette alla politica di mettere le mani sulle toghe; i politici sono selezionati mentre i magistrati sono estratti a sorte, si azzera il merito, si permette a magistrati impreparati di amministrare l’Organo; la legge che permette di scegliere i laici è una legge ordinaria che il governo può cambiare come vuole.
La logica del Sì è semplice: se io non so chi viene estratto, è impossibile prendere accordi precedentemente. In questo modo io ottengo due semplici ma fondamentali risultati: è infattibile, in una logica elettorale interna, promettere qualcosa in cambio del voto; inoltre, diventa impraticabile per eventuali corrotti cercare la collusione tra politica e magistratura. La politica si basa sul cercare referenti che poi possano essere utili una volta saliti al potere, voti in cambio di qualcosa in futuro. Se questo meccanismo non c’è, banalmente si blocca tutto. Le ragioni del Sì sono talmente sensate da non necessitare di ulteriori commenti.
Per quanto riguarda il No, anche qui cadiamo nell’assurdo: non è vero che i magistrati vengano sorteggiati ed i politici no. Le liste da cui si estraggono i laici, e decise in politica, lo sono tramite maggioranza qualificata, due terzi dei voti. Se un solo schieramento avesse la maggioranza qualificata, e quindi potesse fare ciò che vuole per la composizione delle liste, potrebbe cambiare la Costituzione senza nemmeno passare per il referendum.
Relativamente all’attuale scelta dei laici, è già decisa tramite legge ordinaria, quindi anche qui non cambia nulla. Insomma, qualunque paura di perdita di indipendenza della magistratura è banalmente anche qui errata.
Alcuni sostenitori del No portano come tesi che la lista dei laici sarebbe “troppo forte”, perché si estrarrebbe a sorte tra persone estremamente competenti, fin troppo per essere “contrastate” dalle toghe.
Questa obiezione dimostra che non si è compreso nulla della natura del CSM, non è un’arena dove togati e laici si picchiano con dei bastoni, ma un organo amministrativo estremamente delicato e importante, dove la competenza è fondamentale : laici altamente preparati sono il minimo.
Per quel che concerne i togati, mi dispiace che i sostenitori del No pensino che i magistrati, persone estremamente preparate, che superano uno degli esami più difficili, siano una massa di incapaci che non riuscirebbero a portare avanti un organo amministrativo, e pur avendo il potere di mandare all’ergastolo una persona, sarebbero degli inetti inabili a decidere delle carriere dei loro colleghi.
Personalmente non mi sentirei sicuro, se le toghe veramente non riuscissero in tali banalità.
Le ragioni del No anche in questo punto sono fumose, irrazionali, basate su prese di posizione insensate o al massimo in difesa di pochi privilegiati che gestiscono le correnti.
Formazione dell’Alta Corte
L’Alta Corte sarà il nuovo organo di controllo dell’operato degli odierni magistrati e sarà composto da 15 persone che saranno così distribuite:
– Nove togati – sei giudicanti, tre requirenti – estratti a sorte con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità.
– Tre laici nominati dal Presidente della Repubblica.
– Tre laici estratti a sorte dalla lista redatta dal Parlamento.
Tutti i laici sono, come sempre, incompatibili con cariche parlamentari o governative, inoltre devono avere, al pari dei togati, almeno 20 anni di esperienza nel campo delle materie giuridiche.
Per l’Alta Corte valgono tutte le ragioni del Sì e del No del punto due e tre. Il No qui aggiunge che il Governo può mettere le mani sopra la magistratura e farle perdere indipendenza perché nomina dei giudici. Voglio solo far notare che non è il Governo a nominare qualcuno, in realtà il Governo non sceglie nemmeno i membri della lista poiché al massimo lo fa il PARLAMENTO. Governo e Parlamento sono due cose diverse.
Inoltre, i nominati sono del Presidente della Repubblica, figura di garanzia e che dovrebbe essere super partes. Se si ritiene che il Presidente sia schierato contro la magistratura, allora avremmo un enorme problema istituzionale, e comunque i togati sono sempre la maggioranza rispetto ai laici. Se poi, invece, le cose vanno come dovrebbero e sono sempre andate, allora gli estratti dalla lista parlamentare sono solo 3, in proporzione ancora meno che nei CSM.
Conclusioni
Non voglio spacciarmi per fine giurista, non lo sono, tuttavia il testo di legge costituzionale riportato in Gazzetta Ufficiale mi sembra abbastanza chiaro, e se è vero che il diavolo si nasconde nei dettagli, è altrettanto vero che nelle modifiche non leggo niente di incoerente, anomalo o pericoloso.
Personalmente, e qui mi sbilancio, voterò Sì per tre validi motivi:
Se veramente ci sono delle correnti deviate che portano a un sistema che è stato definito para-mafioso, queste modifiche le stroncano, tutelando l’interesse sia della politica, sia della magistratura e, ancor più importante, del comune cittadino. Se invece queste criticità non dovessero esserci, comunque si fa in modo che non possano mai sorgere. La divisione completa in due categorie separate è una garanzia per tutti.
Il No, al contrario, farebbe rimanere tutto com’è, di conseguenza il Sì può essere positivo o neutro, e comunque preventivo, il No può essere nella migliore delle ipotesi neutro, in tutti gli altri scenari è negativo.
Già da questo, la scelta dovrebbe essere obbligata.
Ho riportato, sopra, il testo integrale della Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2025, e di tutte le preoccupazioni del No, semplicemente, non vi è traccia. È tutto messo nero su bianco. Le motivazioni del No si basano su paranoie, quello che potrebbe succedere in futuro, inesattezze e falsità.
Nella migliore delle ipotesi, vi è l’onestà intellettuale di ammettere un voto solo per la disapprovazione dell’operato del Governo. Sia chiaro che anche io sono critico nei confronti dell’attuale esecutivo, ma come ho detto fin dall’inizio bisogna votare entrando nel merito della legge, non delle nostre simpatie personali.
Ho provato ad andare indietro nel tempo ed ho trovato che una buona parte di sostenitori del No, quando stavano in maggioranza erano invece sostenitori del Sì.Dalla Bicamerale di Massimo D’Alema che proponeva nel 1998 la separazione costituzionale delle carriere dei magistrati (“due distinti ruoli, con due diversi CSM”), al programma dell’Ulivo del 2001 (“separazione delle funzioni tra giudici e PM, con percorsi di carriera distinti. Per modernizzare la giustizia, ridurre conflitti di ruolo”, firmato da Fassino e Rutelli), al Ddl costituzionale del ministro della Giustizia del governo Prodi (2006 – 2008), Clemente Mastella, che propose la separazione delle carriere, sostenuta dai “DS” di allora, Fassino e Violante, e dalla “Margherita” di Francesco Rutelli.
Poi, il governo Prodi cadde e la legge non venne approvata.
Fino al 2014 col ministro del governo Renzi, Andrea Orlando (PD), che introdusse il divieto di passaggio da PM a giudice dichiarando: “Abbiamo realizzato una separazione funzionale. La separazione delle carriere è il passo successivo”.
Dal canto suo, Matteo Renzi annotò: “Serve separare PM e giudici, come in Europa”.
Ma cadde il suo governo a causa del No alla sua legge costituzionale. Fino al congresso del PD del 2019 dove venne approvata la mozione Martina, firmata anche da Deborah Serracchiani che affermò: “La separazione delle carriere è ineludibile per garantire la terzietà del giudice”. E sempre la stessa Serracchiani dichiarò: “Non possiamo più difendere l’unità della toga come dogma”.
Nel 2021 il PD sostenne la riforma Cartabia che rafforzava la separazione funzionale prevedendo un solo passaggio in carriera (PM e giudice o viceversa) nella vita, ma non nella stessa regione. Ma Enrico Letta (segretario PD) commentò: “È un passo verso la separazione. Serve ora il coraggio di completarla”. E Orlando (ministro): “Abbiamo separato le funzioni, ora serve separare le carriere”.
Non è passato un secolo, ma son trascorsi solo pochi anni: “Tout passe, tout lasse, tout casse”.
Veniamo ora alla scelta del sorteggio.
Ciò che fa irritare l’Associazione Nazionale Magistrati, che ha ovviamente coinvolto tutta l’opposizione politica e persino quella parte di sinistra un tempo libertaria, è il “sorteggio” previsto dalla riforma della giustizia. Oramai questo è chiarissimo.
Ma perché fa irritare così tanto? E le obiezioni sono fondate?
Per capire perché siamo arrivati a una proposta così drastica, bisogna guardare a cosa sono diventate le correnti all’interno della magistratura.
Nate negli anni Sessanta e Settanta come gruppi di persone, progressisti o conservatori, che condividevano una visione comune della giustizia, col tempo si sono trasformate in vere e proprie macchine elettorali.
Gruppi come Magistratura Democratica, Area, Unicost o Magistratura Indipendente, hanno iniziato a comportarsi come partiti politici interni, organizzando voti e accordi per decidere chi dovesse occupare i posti di comando nei tribunali.
Storia nota: le famose chat di Palamara, che hanno coinvolto almeno settecento magistrati, tutti rimasti indenni tranne qualche vittima sacrificale.
Quelle conversazioni mostravano trattative tra capi corrente per decidere chi doveva andare a fare il procuratore capo a Roma, chi a Milano, chi a Palermo, e così via.
Questo sistema decennale ha creato un legame di dipendenza tra il magistrato e la sua corrente: per fare carriera bisognava appartenere a un gruppo e sperare che quel gruppo avesse abbastanza potere nel Consiglio Superiore della Magistratura.
Il sorteggio spezza questo meccanismo. Modifica radicalmente il modo in cui vengono scelti i membri togati del CSM. Oggi i togati vengono eletti direttamente dai colleghi, il che, in teoria, sembra un meccanismo democratico. In pratica, da decenni, le correnti gestiscono questo processo come un sistema di lottizzazione interna.
La storia conosce bene questo strumento.
Ad Atene, già nel IV secolo a.C., la democrazia classica usava il kleroterion, uno strumento di pietra utilizzato per la selezione casuale dei cittadini, proprio per impedire che le cariche pubbliche diventassero appannaggio di gruppi organizzati.
Secoli dopo, non perché i cittadini fossero tutti ugualmente competenti, ma perché il sorteggio rompeva la possibilità di costruire clientele e scambi di favori, l’elezione del Doge nella Repubblica di Venezia era un processo complesso, che combinava sorteggio e voto per impedire alle famiglie nobili di controllare il risultato.
Tornando ad oggi: abbiamo la giuria popolare sorteggiata, l’assegnazione casuale dei fascicoli ai giudici già praticata in molti tribunali, introdotta proprio per spezzare la possibilità di orientare i processi.
E dal 2017 il CSM utilizza la sorte per designare i membri delle commissioni d’esame nei concorsi in magistratura, proprio per ridurre l’influenza delle correnti. In nessuno di questi casi ci si è scandalizzati.
C’è poi un’obiezione che merita risposta diretta: se vale per i togati, perché non sorteggiare anche i membri laici del CSM, quelli eletti dal Parlamento? La risposta sta nella natura dei due ruoli.
I membri laici rappresentano il raccordo tra la magistratura e la sovranità popolare. Vengono eletti dal Parlamento perché il Parlamento è l’organo rappresentativo della collettività: quella legittimazione democratica ha senso proprio attraverso l’elezione politica.
Il CSM non è un Parlamento e i togati non rappresentano nessun corpo esterno, né se stessi come categoria. È un organo di governo autonomo, pensato per garantire l’indipendenza di ogni singolo magistrato.
I padri costituenti non intendevano il CSM come spazio per rappresentare correnti e cordate di potere. E sappiamo che l’elezione controllata dalle correnti non garantisce autonomia reale ai singoli: garantisce il potere dei gruppi organizzati.
Se le correnti smetteranno di essere centri di potere, potranno tornare a essere quello che erano all’inizio: luoghi di discussione e di cultura. E il cittadino, entrando in un tribunale, potrà avere la certezza che chi lo giudica non deve la sua posizione a nessuno.
Non è una punizione per i magistrati, ma una protezione per la loro indipendenza e, soprattutto, per la nostra libertà.
Il giornalista Marco Travaglio, che oggi contrasta il sorteggio nella scelta dei membri dei due CSM, così commentava nel 2021, in TV, la crisi di credibilità in cui versava la magistratura e in particolare il CSM: “Bisogna inserire un elemento di casualità in coloro che la giudicano. L’unico modo di inserire un elemento di casualità è sorteggiarli. Se un magistrato ha il potere di arrestarmi, potrà avere il potere di giudicare i suoi colleghi. Per quale motivo non li possiamo sorteggiare? Li sorteggiamo tra i magistrati, mica li sorteggiamo tra i passanti”.
E Nicola Gratteri, l’attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, annuiva:“Sì con il sorteggio metteremmo fine alla logica delle correnti organizzate”.
Adesso Gratteri capeggia il comitato del No che criminalizza il sorteggio. E Travaglio gli fa eco. Ancora: Peter Gomez, direttore de “Il Fatto quotidiano online”, strenuo avversario della legge Nordio, affermava in TV che il sorteggio era un’opzione valida.
Ogni giorno, e sempre più, assistiamo a una deriva di parte della magistratura a schierarsi… non tanto e solo sul referendum, ma più propriamente negli schieramenti addirittura di partito! In un numero ormai rilevante vi sono manifestazioni per il No organizzate da un partito, il PD maggiormente, a cui partecipano magistrati. Non a manifestazioni organizzate da “comitati del No”, ma a manifestazioni organizzate da un partito politico ben preciso!
Pare ormai superfluo ricordare come un magistrato non solo debba essere “indipendente”, ma ancor più apparirlo. Affermazione cardine del corretto procedere di ogni Paese democratico. Se l’apparire “indipendente” è ormai impossibile, sorge il drammatico dubbio ancor più grave sul fatto che non lo sia!
A questo punto il fortissimo sospetto, per non dire certezza, è che una tale foga nel sostenere una posizione così irrazionale derivi non da ragioni reali, ma solo dal volersi opporre ad una riforma che, se dovesse passare, si intesterebbe l’attuale maggioranza. Un calcolo politico che sacrifica l’interesse del cittadino per quelli particolari di una categoria di magistrati. Francamente, un comportamento che definisco, senza remore, truffaldino, vigliacco ed immorale.
Il dilemma è tra una nuova legge, non esente da critiche, e nessuna legge per molti anni ancora, con la permanente confusione dei PM e dei giudici che si votano reciprocamente incarichi, promozioni e prebende e non sono affatto autonomi gli uni dagli altri. Inoltre, con la parte minoritaria della magistratura iscritta alle associazioni politiche (poco più di duemila su novemila magistrati) che si prende tutti i membri del CSM, lasciando non rappresentata la maggioranza, e con una commissione disciplinare interna al CSM che non solo assolve il comportamento degli aguzzini di Enzo Tortora, tanto per fare un esempio, ma addirittura li premia. Questo, il prezzo da pagare per dare uno schiaffetto alla Meloni? Sì. Ne vale la pena? La risposta alle vostre coscienze.
Concludo il presente mio articolo con un’esortazione: questo referendum è importante, votate con consapevolezza, e se per caso non comprendete appieno i quesiti, non ascoltate i vari guru di turno che stanno dicendo una marea di sciocchezze, non votate di pancia per antipatia dell’una o dell’altra parte, astenetevi, poiché è meglio astenersi che trovarsi poi involontariamente dalla parte sbagliata della storia.
Votate con piena cognizione o rimanete felicemente a casa, ma non esprimetevi a caso poiché il voto è importante, e per la vostra disinformazione i vostri figli potrebbero in futuro affrontare seri problemi: ognuno di noi è un cittadino e un voto errato diventa il problema di tutti.
Isernia, 18 marzo 2026